Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28-08-1998

 

DECRETO 13 luglio 1998, n. 312.
Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per
la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati e delle
paste alimentari;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a
regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
95/2/CE e n. 95/31/CE;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1985 concernente
autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del
pane in cassetta confezionato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985;
Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29 maggio
1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione,
designazione e presentazione delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (CEE) n. 2046/89 del consiglio del 19 giugno
1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione
dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari;
Considerato che l'alcool etilico esplica nel pane speciale,
disciplinato dell'articolo 20 della legge n. 580/1967, un'utile
azione conservatrice antimicotica allorche' esso e' commercializzato
in confezioni chiuse impermeabili consentendogli una piu' prolungata
conservazione e che per tale azione puo' essere impiegato in
alternativa ad altri additivi alimentari autorizzati in conformita'
del decreto ministeriale n. 209/1996;
Considerato che tale azione puo' essere favorevolmente esplicata
sul pane speciale confezionato presentato sia in forma intera che a
fette;
Considerato che per consentire la piu' prolungata conservazione del
pane speciale e' sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di
modeste quantita' di alcool etilico e comunque tali da non superare
il 2% in peso, espresso in sostanza secca, sul prodotto finito messo
in commercio;
Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato
del particolare trattamento al quale il pane e' stato sottoposto con
l'impiego dell'alcool etilico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nella
seduta del 21 maggio 1997;
Vista la comunicazione alla Commissione della Unione europea
effettuata in data 3 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE
del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978;
Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300,
anche al pane speciale originario dei Paesi contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del Consiglio di
Stato in merito alla apposizione sulla confezione della indicazione
della quantita' di alcool etilico impiegato, in quanto tale sostanza
e' utilizzata nel caso di specie non come ingrediente caratterizzante
ma, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
esclusivamente per la sua azione conservativa antimicotica in
sostituzione di altri additivi alimentari autorizzati e che,
pertanto, la indicazione "trattato con alcool etilico" appare piu'
garantista e di piu' immediata percezione da parte del consumatore;
Ritenuto, altresi', di non accogliere l'osservazione formulata dal
Consiglio di Stato in merito alla indicazione sulla confezione della
durabilita' in giorni del prodotto poiche' tale condizione e' un
obbligo gia' previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1992, che
in particolare sancisce l'obbligatorieta' per il produttore di
indicare in chiaro la data di scadenza oppure, ove ne ricorrano le
condizioni, il termine minimo di conservazione, nonche' in codice il
lotto riferito al giorno della produzione o del confezionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata in data 19 maggio 1998;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento con alcool
etilico del pane speciale preconfezionato.

Art. 2.

1. Il trattamento con alcool etilico e' consentito per il:
a) pane speciale costituito almeno da farina, acqua, lievito e oli
o grassi di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e cotto in stampi
che li avvolgono parzialmente o totalmente;
b) pane speciale messo in commercio in confezione impermeabile, a
fette oppure in forma intera.
2. L'alcool etilico presente nel prodotto messo in commercio non
deve essere superiore al 2% in peso espresso in sostanza secca.
3. L'alcool etilico puo' essere impiegato:
a) in sostituzione dell'acido propionico e suoi sali di sodio,
calcio e potassio nel pane speciale intero preconfezionato;
b) in sostituzione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e
calcio, nonche' di acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e
potassio nel pane speciale a fette preconfezionato.

Art. 3.

1. L'alcool etilico impiegato deve essere conforme per quanto
riguarda l'alcool vinico ai requisiti di cui al regolamento (CEE) n.
2046/89 del 19 giugno 1989 e, per quanto riguarda l'alcool etilico di
altra provenienza, a quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89
del 29 maggio 1989.

Art. 4.

1. Il pane di cui all'articolo 1 deve riportare sulla confezione,
oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni, la seguente
indicazione "Trattato con alcool etilico".

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano
ai pani speciali legalmente prodotti o commercializzati in un altro
Paese membro e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo a condizione che l'alcool etilico sia
previsto nella legislazione di tali Paesi quale ingrediente nella
lavorazione del pane stesso.

Art. 6.

1. Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 marzo 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 aprile
1985.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 luglio 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 35

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, cosi'
recita:
"Art. 7. - Il Ministro per la sanita' con proprio
decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo'
consentire la produzione ed il commercio di sostanze
alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o
sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti,
antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le
indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto
finito".
- L'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi'
recita:
"Art. 20. - Nella confezione dei pani speciali e'
consentito l'impiego di burro, olio di oliva - in tutti
i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio di
sansa di oliva rettificato - e strutto, sia come tali
che sotto forma di emulsionati, nonche' latte e polvere di
latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi,
olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e
destrosio.
Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve
contenere non meno del 4,5 per cento di sostanza grassa
totale riferita a sostanza secca.
Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7
per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio,
riferito a sostanza secca.
Il pane speciale deve essere posto in vendita con
diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che
piu' ingredienti siano stati aggiunti, le diciture
devono indicare questi in ordine decrescente di
quantita' presente riferita a peso. E' vietata la
vendita di pane speciale con la generica denominazione
di pane condito, ingrassato o migliorato.
Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di
vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli recanti
la dicitura di cui al precedente comma.
L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati
nel presente articolo deve essere autorizzato con
decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i
Ministri per l'agricoltura e foreste e l'industria, il
commercio e l'artigianato; nel decreto sono stabilite le
norme e le modalita' per l'impiego e, al caso, per la
produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 3:
- I requisiti previsti per l'alcool vinico dal
regolamento (CEE) n. 2946/89 del 19 giugno 1989 sono i
seguenti:
"1. Caratteristiche organolettiche: esente da gusti
estranei alla materia prima.
2. Titolo alcolometrico volumico minimo: 96% vol.
3. Valori massimi di elementi residui:
- acidita' totale espressa in acido acetico g/hl di
alcol a 100% vol: 1,5;
- esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcol a
100% vol: 1,3;
- aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcol a 100%
vol: 0,5;
- alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl
di alcol a 100% vol: 0,5;
- metanolo g/hl di alcol a 100% vol: 50;
- estratto secco g/hl di alcol a 100% vol: 1,5;
- basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di
alcool a 100% vol: 0,1;
- furfurolo non rintracciabile".
- I requisiti previsti per l'alcool etilico di origine
agricola dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio
1989 sono i seguenti:
"1. Caratteristiche organolettiche: assenza di gusti
rintracciabili estranei alla materia prima.
2. Titolo alcolometrico volumico minino: 96% vol.
3. Valori massimi dell'impurezza:
- acidita' totale espressa in acido acetico g/hl di
alcol a 100% vol: 1,5;
- esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcol a
100% vol: 1,3;
- aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcol a 100%
vol: 0,5;
- alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl
di alcol a 100% vol: 0,5;
- metanolo g/hl di alcol a 100% vol: 50;
- estratto secco g/hl di alcol a 100% vol: 1,5;
- basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcol a
100% vol: 0,1;
- furfurolo: non rintracciabile".