"pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154"
Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 1o luglio 1982,
concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti
dietetici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1982, n.
217;
Vista la legge n. 548 del 1993;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare
l'art. 2, comma 3;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500
"Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE
della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati
all'esportazione verso Paesi terzi;
Sentito il parere della conferenza Stato-regioni, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Preso atto della produzione e commercializzazione di prodotti
destinati ad una alimentazione particolare per persone affette da
malattie metaboliche congenite, da morbo celiaco, compresa la variante
clinica della dermatite erpetiforme, da fibrosi cistica del pancreas,
per le quali la dietoterapia rappresenta intervento irrinunciabile;
Preso atto che pur essendo l'allattamento al seno la migliore forma di
alimentazione per il neonato, nel caso di madri sieropositive per HIV,
si rende necessario evitarlo per la possibile trasmissione
materno-infantile della predetta infezione;
Considerato che e' opportuno rendere uniformi i procedimenti di
certificazione relativi alle malattie metaboliche congenite, fibrosi
cistica del pancreas e morbo celiaco, nonche' rivedere i sistemi di
distribuzione, erogazione e rimborsabilita' degli specifici prodotti
destinati ad una alimentazione particolare al fine del contenimento
dei costi al Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la popolazione affetta da morbo celiaco e' in
progressivo aumento;
Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai
carboidrati deve essere superiore al 55% dell'apporto energetico
totale, come indicato nel piano sanitario 1998-2000; inclusi i
carboidrati complessi naturalmente privi di glutine provenienti da
riso, patate, mais e legumi;
Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono
quelli complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso,
patate, mais e legumi, nonche' quelli derivati da grano, orzo, segale
e avena provenienti da pane, pasta e farina;
Considerato che l'apporto energetico totale va distinto per fasce di
eta' e sesso e che nella dieta usuale pane e pasta forniscono una
quota di carboidrati superiore a riso, patate, mais e legumi;
Considerato che risulta difficile definire dei fabbisogni specifici
per le malattie metaboliche congenite, data la loro eterogeneita',
nonche' per la condizione di nato da madre sieropositiva per HIV;
Decreta:
Articolo 1
Ambito di applicazione.
L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare
rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone
affette da:
a) malattie metaboliche congenite;
b) fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o
mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;
c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite
erpetiforme.
2. L'erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive
per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta'.
Articolo 2
Accertamento e certificazione.
1. Le patologie di cui all'art. 1, comma 1, sono accertate e
certificate dai centri di riferimento a tal fine individuati dalle
regioni.
2. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, e' accertata e
certificata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale
dipendente o convenzionato.
3. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo accertamento
delle patologie di cui al comma 1, indicano il regime dietetico
appropriato, anche in relazione all'eta'. I centri di riferimento
adeguano il regime dietetico dei pazienti affetti dalle patologie di
cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed all'eta'.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' con le
quali i soggetti di cui al comma 2 comunicano gli accertamenti
eseguiti alle aziende unita' sanitarie locali di appartenenza degli
assistiti.
Articolo 3
Morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite
erpetiforme.
1. La tabella 1 indica, per sesso e per fascia di eta', il fabbisogno
calorico totale e la quota, pari al 35%, da soddisfare con i prodotti
senza glutine per i soggetti affetti da morbo celiaco. La tabella
riporta altresi' i corrispondenti tetti di spesa mensili a carico del
Servizio sanitario nazionale, calcolati sulla base dei prezzi medi dei
prodotti ed incrementati di una percentuale pari al 30% per tener
conto di particolari esigenze nutrizionali.
2. L'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza annualmente
autorizza le persone alle quali e' stato certificato il morbo celiaco,
compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei
prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei limiti di
spesa mensile indicati nella tabella 1.
Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o
altro "documento di credito" - anche di tipo magnetico - di
valore pari ai citati tetti di spesa, con i quali i suddetti prodotti
possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui
all'art. 6.
3. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7,
comma 1, le regioni e le province autonome, anche in forma
consorziata, determinano i valori massimi di spesa a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto sul proprio territorio dei
singoli prodotti di cui al presente articolo inclusi nel medesimo
registro. Contestualmente, le regioni aggiornano i tetti di spesa
mensili.
Articolo 4
Nati da madri sieropositive per HIV.
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta,
sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma 2, prescrive
i sostituti del latte materno inclusi nel registro nazionale di cui
all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.
2. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7,
comma 1, le regioni e le province autonome, anche in forma
consorziata, determinano i valori massimi di spesa a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto sul proprio territorio dei
singoli prodotti di cui al presente articolo.
Articolo 5
Malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas.
1. L'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza annualmente
autorizza le persone alle quali e' stata certificata una malattia
metabolica congenita o la fibrosi cistica del pancreas a fruire dei
prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del
Servizio sanitario nazionale.
2. Salvo diversa disciplina regionale, il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui
all'art. 2, comma 1, e del regime dietetico di cui all'art. 2, comma
3, prescrive alle persone autorizzate i prodotti destinati ad una
alimentazione particolare inclusi nel registro nazionale di cui
all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.
3. Le regioni possono stabilire modalita' organizzative ed erogative,
nonche' tetti di spesa mensili per le singole patologie.
Articolo 6
Modalita' di erogazione.
1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai
centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai
presidi delle aziende unita' sanitarie locali, dalle farmacie
convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da
altri fornitori incaricati dalle aziende unita' sanitarie locali.
Articolo 7
Registro nazionale.
1.Presso la direzione generale della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione e' istituito il registro nazionale
dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle
singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le
indicazioni delle modalita' erogative scelte dalle regioni. Le
modalita' tecniche di realizzazione di detto registro sono stabilite
dal Ministero della sanita' d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
2.Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali attivano adeguati
sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei
prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati sul proprio
territorio e sul conseguente andamento della spesa.
Articolo 8
Tutela dei dati personali.
1. Alle procedure di cui al presente decreto si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 9
Abrogazione.
Il decreto del Ministro della sanita' 1o luglio 1982, e la successiva
modificazione, concernenti l'assistenza sanitaria integrativa relativa
ai prodotti dietetici sono abrogati. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro: Veronesi