Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il
1994, ed in
particolare l'articolo 32;
Vista
la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993,
sull'igiene
dei prodotti alimentari;
Vista
la direttiva 96/3/CE, della Commissione del 26 gennaio
1996, recante
deroga a talune norme
della
direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo
di oli e grassi
liquidi sfusi;
Vista
la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
Vista
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, e
successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16
maggio 1997;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e
delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
ARTICOLO
1
Campo
di applicazione.
1.
Il presente decreto stabilisce, fatte salve le
disposizioni previste da norme
specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti
alimentari e le modalità di
verifica dell'osservanza di tali norme.
ARTICOLO
2
Definizioni.
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata «igiene»:
tutte le
misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità
dei prodotti
alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi
successive alla produzione
primaria, che include tra l'altro la raccolta, la
macellazione e la mungitura,
e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la
fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione,
la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione,
al consumatore;
b)
industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato,
con o senza fini di
lucro, che esercita una o più delle seguenti attività;
la preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il
deposito, il trasporto,
a distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la
somministrazione, di prodotti alimentari;
c)
alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal
punto di vista
igienico;
d)
autorità competente: il Ministero della sanità, le
Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità
sanitarie locali, secondo
quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive
modificazioni;
e)
responsabile dell'industria alimentare: il titolare
dell'industria alimentare
ovvero il responsabile specificatamente delegato.
ARTICOLO
3
Autocontrollo.
1.
Il responsabile dell'industria deve garantire che la
preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il
deposito, il trasporto,
la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la
somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati
in modo igienico.
2.
Il responsabile della industria alimentare deve
individuare nella propria
attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti
e deve garantire che siano individuate, applicate,
mantenute ed aggiornate le
adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti
princìpi su cui è
basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei
punti critici HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points):
a)
analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b)
individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei
rischi per gli alimenti;
c)
decisioni da adottare riguardo ai punti critici
individuati, cioè a quei punti
che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d)
individuazione ed applicazione di procedure di controllo e
di sorveglianza
dei punti critici;
e)
riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni
processo e della
tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti
critici e delle procedure di
controllo e di sorveglianza.
3.
Il responsabile dell'industria alimentare che esercita
attività di produzione,
di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione
diretta di prodotti
alimentari al consumatore deve tenere a disposizione
dell'autorità competente
preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui
all'articolo 4, un
documento contenente l'individuazione, da lui effettuata,
delle fasi critiche di
cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende
adottare al riguardo,
nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle
procedure di controllo
e di sorveglianza dei punti critici e i relativi
risultati.
4.
Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il
responsabile
dell'industria alimentare constati che i prodotti possano
presentare un rischio
immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio
dei prodotti in
questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche
simili informando le
autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo
le informazioni relative
al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio
deve rimanere sotto la
sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria
locale fino al momento
in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga
distrutto o utilizzato per
fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da
garantirne la sicurezza;
le spese sono a carico del titolare dell'industria
alimentare.
5.
Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni
di cui all'allegato,
fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente
vigenti purché non
costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi;
modifiche
a tali disposizioni possono essere effettuate con
regolamento del
Ministro della sanità previo espletamento delle procedure
comunitarie, anche
su richiesta motivata del responsabile dell'industria
alimentare o del
rappresentante di associazione dei produttori.
ARTICOLO
3-bis
Procedura
per il riconoscimento dei laboratori di analisi non
annessi alle
industrie alimentari.
1.
Ove, nell'àmbito della procedura di autocontrollo di cui
all'articolo 3, si
renda opportuno, a giudizio del responsabile
dell'autocontrollo ed al fine di
verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso,
effettuare controlli analitici
dei prodotti, questi possono essere affidati anche a
laboratori esterni, iscritti
in elenchi predisposti dalle Regioni e province autonome.
Copia degli elenchi
è inviata al Ministero della sanità.
2.
Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il
responsabile del
laboratorio presenta istanza alla Regione o provincia
autonoma, diretta
a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli
analitici idonei a garantire
che le attività di cui al presente decreto siano
effettuate in modo igienico.
3.
L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della
indicazione sulla
idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e
del personale, nonché
di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità
locale ai fini dell'esercizio
del laboratorio.
4.
I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere
conformi ai criteri
generali per il funzionamento dei laboratori di prova
stabiliti dalla norma
europea EN45001 ed alle procedure operative standard
previste ai punti 1 e
8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 120.
5.
Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i
requisiti minimi ed i
criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di
cui al comma 1, nonché
di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano
analisi ai fini
dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei
sopralluoghi di cui al
comma 7.
6.
Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei
laboratori non
pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo
tariffe stabilite ai
sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407.
7.
Ferme restando le competenze delle Regioni e delle
province autonome di
cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, il Ministero della sanità può effettuare
sopralluoghi presso i laboratori
diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 5.
ARTICOLO
4
Manuali
di corretta prassi igienica.
1.
Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 3, possono
essere predisposti manuali di corretta prassi igienica
tenendo conto, ove
necessario, del Codice internazionale di prassi
raccomandato e dei princìpi
generali di igiene del Codex Alimentarius.
2.
L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata
dai settori
dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre
parti interessate quali
le autorità competenti e le associazioni dei consumatori,
in consultazione
con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto,
se necessario, del
Codice internazionale di prassi raccomandato e dei princìpi
generali di igiene
del Codex Alimentarius.
3.
I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati
anche dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI).
4.
Il Ministero della sanità valuta la conformità
all'articolo 3 dei manuali di cui
ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e,
se li ritiene conformi,
li trasmette alla Commissione europea.
5.
Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e
della predisposizione
dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie
alimentari possono tenere
anche conto delle norme europee della serie EN 29000
ovvero ISO 9000.
ARTICOLO
5
Controlli.
1.
Il controllo ufficiale per accertare che le industrie
alimentari osservino le
prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua
conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per
tale controllo si
deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica
di cui all'articolo 4.
2.
Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano
una valutazione
generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza
degli alimenti, in
relazione alle attività svolte dall'industria alimentare,
prestando una particolare
attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa
evidenziati, al fine di
accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica
siano state effettuate
correttamente dal responsabile.
3.
Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la
sicurezza dei prodotti
alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo
in cui è stato trattato
e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è
sottoposto prima
della vendita o della fornitura, compresa la
somministrazione al consumatore,
nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è
immagazzinato.
4.
I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b),
vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista,
indicata nel decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel
supplemento
ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7
novembre 1995; tale
frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al
rischio.
5.
Il controllo di prodotti alimentari in importazione si
effettua in conformità
al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
ARTICOLO
6
Educazione
sanitaria in materia alimentare.
1.
Il Ministero della sanità, d'intesa con le Regioni, le
province autonome di
Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove
campagne informative
dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di
corretta alimentazione,
anche, d'intesa con il Ministero della pubblica
istruzione, nelle scuole di ogni
ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di
materie scientifiche e di
educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche
previste dalla
programmazione annuale.
ARTICOLO
7
Modifiche
di talune disposizioni preesistenti.
1.
All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, dopo la
parola: «alimentazione» sono inserite le seguenti: «,
materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con sostanze alimentari» e,
dopo la parola:
«campioni» le parole: «delle sostanze stesse» sono
sostituite dalle seguenti:
«di tali sostanze, materiali e oggetti».
2.
All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto
dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le
parole: «di zinco».
ARTICOLO
8
Sanzioni.
1.
Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile
dell'industria alimentare
è punito con:
a)
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni
a lire dodici milioni
per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3,
comma 3;
b)
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni
a lire diciotto milioni
per la mancata o non corretta attuazione del sistema di
autocontrollo di cui
all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo
3, comma 5;
c)
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta
milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal
commercio previsti
dall'articolo 3, comma 4.
2.
L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel
verbale di accertamento
le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento
necessarie per
assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente
decreto. La stessa
Autorità procede con separato provvedimento ad applicare
le sanzioni di cui
al comma 1 qualora risulti che il responsabile
dell'industria alimentare non ha
provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a
seguito del primo
controllo, entro un termine prefissato, comunque non
inferiore a centoventi
giorni dalla data del verbale del primo accertamento.
3.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2,
ovvero la violazione
dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto
dall'articolo 3, comma 4, è punito,
se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei
prodotti alimentari,
con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire
seicentomila a lire sessanta
milioni.
ARTICOLO
9
Norme
transitorie e finali.
1.
Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni
del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti
alimentari su
aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto
mesi dalla data della
sua pubblicazione.
2.
Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I
e II dell'allegato,
alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta
ai sensi della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto
ai sensi della
legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione,
la preparazione
e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi
di somministrazione
e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad
essere somministrate
e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria
competente per territorio
tiene conto delle effettive necessità connesse alla
specifica attività.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 26 maggio 1997
SCALFARO
PRODI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
BINDI,
Ministro della sanità
BERSANI,
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DINI,
Ministro degli affari esteri
FLICK,
Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI,
Ministro del tesoro
PINTO,
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto,
il Guardasigilli: FLICK
Allegato
Introduzione
1.
I capitoli da V a X di questo allegato si applicano a
tutte le fasi successive
alla produzione primaria, ossia: preparazione,
trasformazione, fabbricazione,
confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione,
manipolazione e vendita
o fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore.
I
rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
-
il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati
dal capitolo III,
-
il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti
vengono preparati, trattati o
trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed
esclusi i locali adibiti
a mensa,
-
il capitolo III ai locali elencati nel titolo del
capitolo,
-
il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2.
Le espressioni «ove opportuno» e «ove necessario»
utilizzate in questo
allegato mirano a garantire la sicurezza e la salubrità
dei prodotti alimentari.
Capitolo
I
Requisiti
generali per i locali (diversi da quelli precisati al
capitolo III).
1.
I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a
manutenzione e tenuti in
buone condizioni.
2.
Lo schema, la progettazione, la costruzione e le
dimensioni dei locali nei
quali si trovano prodotti alimentari devono:
a)
consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;
b)
essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il
contatto con materiali
tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti
alimentari e, per quanto
fattibile, la formazione di condensa o muffa
indesiderabile sulle superfici;
c)
consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la
contaminazione
crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari,
apparecchiatura,
materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del
personale ed escludendo
agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri
animali nocivi;
d)
fornire, ove necessario, adeguate condizioni di
temperatura per la
lavorazione e
l'immagazzinamento
igienici dei prodotti.
3.
Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi,
adeguatamente
collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti
disponibili in numero
sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema di
scarico. I gabinetti
non devono dare direttamente sui locali di manipolazione
degli alimenti.
4.
I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda,
materiale per
lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove
necessario, gli
impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono
essere separati dai lavabi.
5.
Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o
naturale, evitando
il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso
una zona pulita.
I sistemi di aereazione devono essere tali da permettere
un accesso agevole
ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o
sostituiti.
6.
Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove
si lavorano gli alimenti
devono disporre di un buon sistema di aereazione, naturale
o meccanico.
7.
Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione,
naturale o artificiale.
8.
Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo,
nonché progettati e
costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione
dei prodotti alimentari.
9.
Ove necessario, devono essere previste installazioni
adeguate adibite a
spogliatoio per il personale.
Capitolo
II
Requisiti
specifici all'interno dei locali in cui i prodotti
alimentari vengono
preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali
adibiti a mensa e quelli
specificati nel capitolo III).
1.
Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati,
lavorati o trasformati
(esclusi i locali adibiti a mensa):
a)
i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni,
essere facili da
pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede
l'impiego di materiale
resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno
che gli operatori
alimentari non dimostrino all'autorità competente che
altri tipi di materiali
possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno
la superficie dei
pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
b)
le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed
essere facili da
pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede
l'impiego di materiale
resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una
superficie liscia fino
ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli
operatori alimentari
non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di
materiali possono
essere impiegati appropriatamente;
c)
i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere
progettati, costruiti
e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la
formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di
particelle;
d)
le finestre e le altre aperture devono essere costruite in
modo da impedire
l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte
verso l'esterno
devono essere se necessario munite di reti antinsetti
facilmente amovibili per
la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi
contaminazioni di alimenti,
queste devono restare chiuse e bloccate durante la
produzione;
e)
le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se
necessario
disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce
e non assorbenti, a
meno che gli operatori alimentari non dimostrino
all'autorità competente
che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo
scopo;
f)
i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a
contatto con gli
alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed
essere facili da
pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine, si
richiedono materiali lisci,
lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli
operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri tipi di
materiali utilizzati sono
adatti allo scopo.
2.
Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni
per la pulizia
e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli
impianti, i quali devono
essere in materiale resistente alla corrosione, facili da
pulire e avere una
adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3.
Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni
per le necessarie
operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o
impianto analogo previsto
per il lavaggio degli alimenti deve disporre di
un'adeguata erogazione di acqua
potabile calda o fredda onde poter essere mantenuti
puliti.
Capitolo
III
Requisiti
per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni,
chioschi di vendita,
banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati
principalmente come
abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a
scopo di
approvvigionamento e distributori automatici.
1.
I locali e i distributori automatici debbono essere
situati, progettati e
costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare
manutenzione in
modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, rischi di
contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti
nocivi.
2.
In particolare e laddove necessario:
a)
devono essere disponibili appropriate attrezzature per
mantenere
un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici
per lavarsi e
asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e
locali adibiti a spogliatoi);
b)
le superfici in contatto col cibo devono essere in buone
condizioni e
facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale
fine si richiedono
materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli
operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri materiali
utilizzati sono adatti allo
scopo;
c)
si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia
e se necessario
la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli
impianti;
d)
si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura
degli alimenti;
e)
deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua
potabile calda o
fredda;
f)
devono essere disponibili attrezzature e impianti
appropriati per il deposito
e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze
pericolose o non
commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
g)
devono essere disponibili appropriati impianti o
attrezzature per mantenere
e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h)
i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da
evitare, per quanto
ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
Capitolo
IV
Trasporto
1.
I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di
prodotti alimentari devono
essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare
manutenzione al fine di
proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e
devono essere se
necessario progettati e costruiti in modo tale da
consentire un'adeguata
pulitura e disinfezione.
2.
Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico
dei veicoli o i
contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare
materiale diverso
dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne
contaminati.
Gli
alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono
essere trasportati in vani
di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di
prodotti alimentari. Sui
contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente
visibile ed
indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla
loro utilizzazione per il
trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente
per
prodotti alimentari».
3.
Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di
altra merce in aggiunta
agli alimenti o di differenti tipi di alimenti
contemporaneamente, si deve
provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti
ove necessario per
impedire il rischio di contaminazione.
4.
Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di
merci che non siano
prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti
alimentari, si deve provvedere a
pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare
il rischio di
contaminazione.
5.
I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono
essere collocati e
protetti in modo da rendere minimo il rischio di
contaminazione.
6.
Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati
per trasportare gli
alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in
condizioni adeguate di
temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che
la temperatura
possa essere controllata.
Capitolo
IV-A
Trasporto
marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi
1.
Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi
liquidi sfusi, che
devono essere sottoposti a lavorazione e che sono
destinati al consumo
umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in
serbatoi non adibiti
esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è
consentito alle seguenti
condizioni:
a)
qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi
di acciaio
inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica,
o di un suo
quivalente tecnico, il carico immediatamente precedente
deve essere un
prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei
carichi precedenti
accettabili di cui all'appendice 1;
b)
qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi
di materiali diversi
da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi
trasportati in precedenza, in detti
serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi
inclusi nell'elenco dei
carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1.
2.
Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi
liquidi sfusi, che
non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che
sono destinati
al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale
scopo, in serbatoi
non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti
alimentari è consentito alle
seguenti condizioni:
a)
i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere
rivestiti di resina
epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
b)
i tre carichi trasportati in precedenza devono essere
prodotti alimentari.
3.
Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in
serbatoi oli e
grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che
potrebbero essere
utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata
documentazione probatoria in
merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e
in merito all'efficacia
del procedimento di pulitura applicato tra un carico e
l'altro.
4.
Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla
documentazione di cui
l paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il
carico conserva
accurata documentazione comprovante che il trasporto
precedente degli olio
dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle
disposizioni dei paragrafi
1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di
pulitura applicato sull'altra
nave tra un carico e l'altro.
5.
Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle
competenti autorità
di controllo la documentazione probatoria di cui ai
paragrafi 3 e 4.
Capitolo
V
Requisiti
per l'apparecchiatura
Tutto
il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che
vengono a contatto
degli alimenti devono essere mantenuti puliti e:
a)
essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere
minimi, se
mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare
manutenzione, i rischi di
contaminazione degli alimenti;
b)
ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere,
devono essere
progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti
in buono stato e
sottoposti a regolare manutenzione restino sempre
assolutamente puliti e,
se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione
degli scopi previsti;
c)
essere installati in modo da consentire un'adeguata
pulizia dell'area
circostante.
Capitolo
VI
Residui
alimentari
1.
I residui alimentari e altri scarti non devono essere
ammucchiati nelle aree
di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia
inevitabile ai fini di un corretto
funzionamento dell'industria alimentare.
2.
I residui alimentari e altri scarti devono essere
depositati in contenitori
chiudibili a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorità
competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono
adatti allo scopo.
Questi contenitori devono essere costruiti in modo
adeguato, mantenuti in
buone condizioni igieniche e ove necessario essere
facilmente pulibili e
disinfettabili.
3.
Si devono prevedere opportune disposizioni per la
rimozione e il deposito
dei residui alimentari e di altri scarti. Le aree di
deposito dei rifiuti devono
essere tali da poter essere mantenute facilmente pulite e
da impedire
l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la
contaminazione dei prodotti
alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.
Capitolo
VII
Rifornimento
idrico
1.
Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato,
come specificato
nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano, e usato,
ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano
contaminati.
2.
Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua
conforme alle
specifiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, e deve essere impiegato, ogni qualvolta
necessario, in modo tale
da garantire che i prodotti alimentari non siano
contaminati. Deve essere
fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare
ogni possibile
contaminazione.
3.
Il vapore direttamente a contatto con i prodotti
alimentari non deve
contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la
salute o possa
contaminare il prodotto.
4.
L'acqua non potabile adoperata per la produzione di
vapore, la
refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi
analoghi non concernenti
gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente
individuabili e prive
di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al
sistema di acqua potabile.
Capitolo
VIII
Igiene
personale
1.
Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di
prodotti alimentari
deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale
ed indosserà
indumenti adeguati, puliti e, se del caso, protettivi.
2.
Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta
da malattia o
portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli
alimenti o che presenti, per
esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o
soffra di diarrea può
essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di
trattamento degli alimenti,
a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità,
diretta o indiretta di
contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.
Capitolo
IX
Disposizioni
applicabili ai prodotti alimentari
1.
Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o
ingredienti se
risultano contaminati, o si può logicamente presumere che
siano contaminati
da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti
o sostanze
estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita
o le procedure
preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica,
non siano adatte
al consumo umano.
2.
Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello
stabilimento devono
essere opportunamente conservati, in modo da evitare un
deterioramento
nocivo e la contaminazione.
3.
Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati,
collocati e trasportati,
devono essere protetti da qualsiasi forma di
contaminazione atta a renderli
inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o
contaminati in modo tale
da non poter essere ragionevolmente consumati in tali
condizioni. In
particolare, gli alimenti devono essere collocati o
protetti in modo da ridurre
al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono
essere previsti
procedimenti appropriati per garantire il controllo degli
agenti nocivi.
4.
Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e
quelli finiti, sui quali
possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi
tossine devono essere
conservati a temperature che non provochino rischi per la
sanità pubblica.
Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è
permesso derogare al
controllo della temperatura per periodi limitati, qualora
ciò sia necessario per
motivi di praticità durante la preparazione, il
trasporto, l'immagazzinamento,
l'esposizione e la fornitura, compresa la
somministrazione, degli alimenti.
5.
Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa
temperatura,
è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile,
al termine dell'ultimo
trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se
non è applicato un
trattamento termico ad una temperatura che non provochi
rischi per la salute.
6.
Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli
alimenti per
animali, devono essere adeguatamente etichettate e
immagazzinate in
contenitori separati e ben chiusi.
Capitolo
X
Formazione
I
responsabili dell'industria alimentare devono assicurare
che gli addetti siano
controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una
formazione, in materia
di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.
Appendice
1
ELENCO
DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI
Omissis
